TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Scopi del Regolamento Organico
- Il presente Regolamento Organico viene a completare lo Statuto della Italia Goju Ryu Shodokan e al suo settore di Kobudo (Kobudo Italia) dal punto di vista tecnico e organizzativo.
- Nessun regolamento di associazioni aderenti alla Kobudo Italia potrà contenere disposizioni contrarie al presente Regolamento Organico.
TITOLO II – GLI INSEGNANTI TECNICI
Art. 2 – Norme Generali
- L’insegnamento del Kobudo di Okinawa in Italia sotto l’egida della Kobudo Italia è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla stessa la qualifica di Insegnante Tecnico sia essa acquisita che nominata.
- La qualifica di Insegnante Tecnico di Kobudo si acquisisce frequentando gli stage, indetti dalla K.I., e superando gli esami finali. Le lezioni, tantomeno gli esami non potranno essere ripresi in alcun modo.
- Gli Insegnanti Tecnici si dividono nelle seguenti categorie:
- Per il KOBUDO:
- Aspirante Allenatore;
- Allenatore;
- Istruttore;
- Maestro.
- Per il KOBUDO:
Art. 3 – Aspirante Allenatore
- Gli Insegnanti Tecnici di Karate e/o di qualsiasi Arte Marziale che avessero svolto gli stage mensili di Kobudo Tradizionale per un periodo di almeno 2 anni (24 lezioni), possono chiedere di poter sostenere l’esame pratico per la qualifica di Aspirante Allenatore. Lo stesso verrà svolto in presenza del Presidente Nazionale e/o del Direttore Tecnico Nazionale della K.I.
- L’esame pratico consiste nell’eseguire, tecniche e Kata, inerenti al proprio livello con relativa spiegazione orale delle stesse.
- Essi possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata alla K.I. possono assistere agli esami, alla presenza del D.T.N. e/o Presidente Nazionale
Art. 4 – Allenatore di Kobudo
- Gli Insegnanti Tecnici che abbiano la qualifica di Aspirante Allenatore, e che abbiano svolto un periodo di almeno 36 mesi effettivi di insegnamento presso una Società Sportiva affiliata, e aver frequentato i relativi stage mensili di Kobudo Tradizionale (36 lezioni), possono chiedere di essere ammessi al corso e/o esame, indetto dalla K.I., per la promozione alla categoria Allenatori.
- Il corso darà diritto all’acquisizione anche al 1° dan, mentre per coloro i quali abbiano seguito il corso per Kyu per conseguire la qualifica di Allenatore dovranno essere già in possesso del grado di 1° dan di Kobudo.
- Al termine del corso e del conseguente esame teorico (scritto e orale) da svolgere presso un Ente di Promozione Sportiva e/o Federazione e pratico, i candidati promossi sono inquadrati nella
- Essi possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata alla K.I. possono svolgere gli esami per i passaggi di cintura fino al 1° Kyu, alla presenza obbligatoria del D.T.N.
Art. 5 – Istruttore di Kobudo
- Gli Allenatori, che abbiano svolto un periodo di almeno 36 mesi effettivi di insegnamento presso una Società Sportiva affiliata e di aver frequentato i relativi stage mensili di Kobudo Tradizionale (36 lezioni), possono chiedere di essere ammessi al corso, indetto dalla K.I., per la promozione alla categoria Istruttori.
- Essi devono aver conseguito il grado di cintura nera 2° dan di Kobudo con le seguenti modalità:
- Il corso darà diritto all’acquisizione anche al 2° dan, mentre per coloro i quali abbiano seguito il corso per Kyu e/o Dan, per conseguire la qualifica di Istruttore dovranno essere già in possesso del grado di 2° dan di Kobudo.
- Al termine del corso e del conseguente esame teorico (scritto e orale) da svolgere presso un Ente di Promozione Sportiva o Federazione e pratico, i candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori.
- Essi possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata alla K.I. possono svolgere gli esami per i passaggi di cintura fino al 1° Kyu sotto la supervisione del D.T.