TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 – Scopi del Regolamento Organico

  1. Il presente Regolamento Organico viene a completare lo Statuto della Italia Goju Ryu Shodokan e al suo settore di Kobudo (Kobudo Italia) dal punto di vista tecnico e organizzativo.
  2. Nessun regolamento di associazioni aderenti alla Kobudo Italia potrà contenere disposizioni contrarie al presente Regolamento Organico.

TITOLO II – GLI INSEGNANTI TECNICI

Art. 2 – Norme Generali

  1. L’insegnamento del Kobudo di Okinawa in Italia sotto l’egida della Kobudo Italia è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla stessa la qualifica di Insegnante Tecnico sia essa acquisita che nominata.
  2. La qualifica di Insegnante Tecnico di Kobudo si acquisisce frequentando gli stage, indetti dalla K.I., e superando gli esami finali. Le lezioni, tantomeno gli esami non potranno essere ripresi in alcun modo.
  3. Gli Insegnanti Tecnici si dividono nelle seguenti categorie:
    • Per il KOBUDO:
      1. Aspirante Allenatore;
      2. Allenatore;
      3. Istruttore;
      4. Maestro.

Art. 3 – Aspirante Allenatore

  1. Gli Insegnanti Tecnici di Karate e/o di qualsiasi Arte Marziale che avessero svolto gli stage mensili di Kobudo Tradizionale per un periodo di almeno 2 anni (24 lezioni), possono chiedere di poter sostenere l’esame pratico per la qualifica di Aspirante Allenatore. Lo stesso verrà svolto in presenza del Presidente Nazionale e/o del Direttore Tecnico Nazionale della K.I.
  1. L’esame pratico consiste nell’eseguire, tecniche e Kata, inerenti al proprio livello con relativa spiegazione orale delle stesse.
  2. Essi possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata alla K.I. possono assistere agli esami, alla presenza del D.T.N. e/o Presidente Nazionale

Art. 4 – Allenatore di Kobudo

  1. Gli Insegnanti Tecnici che abbiano la qualifica di Aspirante Allenatore, e che abbiano svolto un periodo di almeno 36 mesi effettivi di insegnamento presso una Società Sportiva affiliata, e aver frequentato i relativi stage mensili di Kobudo Tradizionale (36 lezioni), possono chiedere di essere ammessi al corso e/o esame, indetto dalla K.I., per la promozione alla categoria Allenatori.
    1. Il corso darà diritto all’acquisizione anche al 1° dan, mentre per coloro i quali abbiano seguito il corso per Kyu per conseguire la qualifica di Allenatore dovranno essere già in possesso del grado di 1° dan di Kobudo.
  2. Al termine del corso e del conseguente esame teorico (scritto e orale) da svolgere presso un Ente di Promozione Sportiva e/o Federazione e pratico, i candidati promossi sono inquadrati nella
  3. Essi possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata alla K.I. possono svolgere gli esami per i passaggi di cintura fino al 1° Kyu, alla presenza obbligatoria del D.T.N.

Art. 5 – Istruttore di Kobudo

  1. Gli Allenatori, che abbiano svolto un periodo di almeno 36 mesi effettivi di insegnamento presso una Società Sportiva affiliata e di aver frequentato i relativi stage mensili di Kobudo Tradizionale (36 lezioni), possono chiedere di essere ammessi al corso, indetto dalla K.I., per la promozione alla categoria Istruttori.
  2. Essi devono aver conseguito il grado di cintura nera 2° dan di Kobudo con le seguenti modalità:
    1. Il corso darà diritto all’acquisizione anche al 2° dan, mentre per coloro i quali abbiano seguito il corso per Kyu e/o Dan, per conseguire la qualifica di Istruttore dovranno essere già in possesso del grado di 2° dan di Kobudo.
  3. Al termine del corso e del conseguente esame teorico (scritto e orale) da svolgere presso un Ente di Promozione Sportiva o Federazione e pratico, i candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori.
  4. Essi possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata alla K.I. possono svolgere gli esami per i passaggi di cintura fino al 1° Kyu sotto la supervisione del D.T.